Rapporto tra malattia e CIG, FIS e CIG in deroga
4 Maggio , 2020L’Inps, con messaggio n. 1822 del 30 aprile c.a., riepiloga le disposizioni vigenti in materia di rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) e l’indennità di malattia.
L’Istituto riconferma le indicazioni contenute nella circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e nella circolare n. 130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica alla CIG in deroga.
Le indicazioni previste dalle citate circolari non hanno subito modifiche, pertanto, le stesse continuano a trovare applicazione anche con riguardo alle domande di prestazioni di integrazione salariale (CIG, FIS, CIGD) intervenute nel corso dell’emergenza epidemiologica per COVID-19.
Nello specifico, la circolare n. 197/2015, per CIG e CIGD, prevede che se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a zero ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali.
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa;
- se, invece, non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia.
Se l’intervento di cassa integrazione è a orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
La circolare n. 130/2017, in materia di FIS, prevede, per l’assegno ordinario, che se la malattia è insorta durante il periodo di sospensione il lavoratore continuerà a percepire l’assegno ordinario.
Nell’ipotesi in cui lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia beneficerà delle prestazioni garantite dal FIS dalla data di inizio delle stesse;
- se non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia.
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