Quote TFR maturate durante il periodo di fruizione di CIGS

6 Febbraio , 2017

L’Inps, con circolare n. 24 del 31 gennaio c.a., a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, fornisce indicazioni in materia di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento di CIGS.

In particolare, l’Istituto precisa i casi in cui continua a trovare applicazione il rimborso delle quote TFR a carico della CIGS e precisamente:

–  domande presentate entro il 23 settembre 2015;

– domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23.9.2015;

– domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.

Diversamente, l’onere economico delle quote di TFR, maturate dai lavoratori durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale, è a carico del datore di lavoro.

L’Istituto, inoltre, precisa le modalità di liquidazione in caso di destinazione del TFR al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria.

 

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