Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori bis

11 Novembre , 2020

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto Ristori bis) con “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Articolo 7 – Sospensione dei versamenti tributari

Sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di novembre relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 (redditi da lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020);
  • esercitano le attività di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone arancioni e rosse);
  • operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 del D.L. n. 149/2020 ovvero che esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse) .

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Articolo 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

Sospensione del versamento dei contributi previdenziali dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, prevista dall’articolo 13 del D.L. n. 137/2020, per i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’allegato 1 del D.L. n. 149/2020.

Tale sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail.

Inoltre, è sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del D.L. n. 149/2020.

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Articolo 12 – Misure in materia di integrazione salariale

Prorogati al 15 novembre 2020 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

Inoltre, i trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo 12, del D.L. n. 137/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020).

Articolo 13 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta  in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Articolo 14 – Bonus baby-sitting

Dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020.

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