Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Fiscale

28 Ottobre , 2021

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 252 del 21 ottobre c.a., il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (cd. Decreto fiscale).

Di seguito, le principali disposizioni in materia di lavoro.

Quarantena (art. 8)

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2021, che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato sia equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporto.

Gli oneri a carico dell’Inps connessi a tali tutele, ivi incluse quelle a copertura dei periodi di assenza dei lavoratori cd. “fragili” impossibilitati a svolgere l’attività in smart working, sono finanziati dallo Stato entro il limite di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

 

Congedi parentali (art. 9)

La disposizione riconosce, alternativamente, ai lavoratori dipendenti, genitori di bambini conviventi con meno di 14 anni di età, la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti nei casi di sospensione delle attività scolastiche o in caso di infezione o quarantena dei figli fino al 31 dicembre 2021.

Tali congedi vengono retribuiti al 50% per i figli sotto i 14 anni, mentre dai 14 ai 16 anni si può usufruire del congedo, ma senza retribuzione.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli, di qualsiasi età, con grave disabilità, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, che siano o iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

La norma attribuisce ai predetti congedi efficacia dall’inizio dell’anno scolastico.

Si prevede, infatti, che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001 fruiti dai genitori sia durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, durante l’infezione da SARS Covid19 del figlio, e durante la quarantena del figlio, possono essere convertiti, previa istanza, nel congedo straordinario sopra descritto con il diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

 

Trattamenti di integrazione salariale emergenziali (art. 11)

La disposizione prevede che i datori di lavoro privati che accedono al FIS e alla CIGD, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di Assegno Ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, per un periodo massimo di 13 settimane che devono essere collocate tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2021.

I predetti trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro, per l’anno 2021, ripartiti in 304,3 milioni di euro per l’Assegno Ordinario e 353,6 milioni di euro per la CIGD.

L’Inps provvederà al monitoraggio del limite di spesa di cui sopra. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e assegno ordinario non deve essere riconosciuto alcun contributo addizionale.

Le 13 settimane dei trattamenti sopra citate sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato giàinteramente autorizzato il precedente periodo di 28 settimane, decorso tale periodo.

Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivol’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del decreto in commento.

Inoltre, la disposizione conferma il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
  • nei licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Somministrazione di Lavoro (art. 11, comma 15)

La disposizione rende strutturale quanto contenuto nell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. n.  81/2015 che dispone che, se il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore è a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, il lavoratore somministrato stesso per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che scatti in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

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