Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Aiuti bis”

29 Agosto , 2022

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. decreto “Aiuti bis”).

 

Misure fiscali per il welfare aziendale (art. 12)

L’articolo 12 stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, per il periodo d’imposta 2022, non concorrono alla formazione del reddito nel limite complessivo di 600,00 euro.

 

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art 20)

L’esonero sui contributi previdenziali per l’invalidità, vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, disposto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234), è incrementato di 1,2 punti percentuali, passando quindi da 0,8 a 2 punti percentuali.

 

Tale incremento trova applicazione per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, inclusa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei suddetti periodi di paga.

 

La fruizione dell’esonero in argomento è subordinata ad un limite massimo di retribuzione imponibile che, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non deve superare l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Resta, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (art. 22)

Con la norma in esame, viene disciplinata l’erogazione dell’indennità introdotta dal Decreto Aiuti (articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) anche in favore dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 ma non beneficiari, fino al 18 maggio 2022, dell’esonero contributivo disciplinato dalla Legge di Bilancio 2022 in quanto destinatari di contribuzione figurativa integrale dall’INPS.

 

Tale indennità – di ammontare pari a duecento euro – è dunque concessa ai suddetti lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, non titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022, ovvero non appartenenti a nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

 

Viene, inoltre, disposto che tale indennità sia riconosciuta automaticamente per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore sulla non fruizione delle indennità disciplinate dal Decreto Aiuti a beneficio dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e di altre categorie di lavoratori (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) nonché sull’essere stato destinatario di eventi che hanno dato luogo alla copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data del 18 maggio 2022.

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