Pubblicato il Decreto Legge per l’attivazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 senza soluzione di continuità

18 Giugno , 2020

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno c.a., il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020 contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro”.

Il testo prevede la possibilità di attivare gli ammortizzatori sociali Covid-19, senza soluzione di continuità.

Conseguentemente, è venuta meno la problematica relativa al possibile verificarsi di periodi non coperti dai trattamenti di integrazione salariale per via della fruizione di CIGO, assegno ordinario FIS e CIGD in due tranche (la seconda pari a 4 settimane a decorrere dal 1° settembre 2020) prevista dal Decreto “Rilancio”, eccezion fatta per i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

  1. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (art. 1)

Il decreto legge ha previsto per le aziende che hanno interamente fruito dei trattamenti di integrazione salariale della durata di 14 settimane di anticipare la fruizione delle ulteriori 4 settimane che precedentemente dovevano essere fruite nei mesi di settembre e ottobre.

Consente, quindi, di fruire direttamente delle 18 settimane riconosciute anche prima di settembre.

Il decreto affida all’Inps il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa e in caso di esaurimento delle risorse stanziate l’Istituto non potrà emettere nuovi provvedimenti concessori.

Il termine per la presentazione delle istanze è stato ridotto da 4 mesi a 1 mese già con l’entrata in vigore del D.L. Rilancio.

Pertanto, fermo restando il principio generale secondo cui la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello dell’inizio della sospensione o riduzione oraria, la norma introduce alcune specifiche rispetto determinate fattispecie che si evidenziano di seguito:

  • il termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria (ovvero se la data di entrata in vigore è successiva alla scadenza ordinaria di cui sopra);
  • il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio per le domande riferite ai periodi dal 23 febbraio al 30 aprile;
  • in caso di domanda errata (presentata per trattamenti diversi da quelli spettanti), il datore di lavoro può presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore.

In caso di scelta da parte del datore di lavoro di pagamento diretto a carico dell’Inps per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dal provvedimento di concessione (termine spostato al 30 giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge, se tale data è posteriore quella ordinaria).

Oltre le scadenze indicate il trattamento di integrazione salariale resta a carico del datore di lavoro.

  1. Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem (art. 2)

La disposizione proroga termine previsto per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza dal 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020.

  1. Lavoro irregolare (art. 3)

Sono prorogati dal 15 luglio al 15 agosto 2020 i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione, di cui all’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

  1. Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 4)

Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal Decreto “Cura Italia” sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze che le può rimodularle al fine di ottimizzarne l’allocazione.

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