Pubblicato il decreto che amplia le zone nelle quali è possibile applicare il lavoro agile anche in assenza di accordo individuale

27 Febbraio , 2020

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio c.a., il DPCM 25 febbraio 2020 inerente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’articolo 2 del citato Decreto, che abroga e sostituisce l’articolo 3 del precedente DPCM 23 febbraio 2020, prevede che la modalità di lavoro agile – smart working è applicabile, a ogni rapporto di lavoro subordinato, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, anche in assenza degli accordi individuali.

Gli obblighi di informativa sui rischi generali e specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi al lavoro agile, previsti dall’articolo 22 della Legge n. 81/17, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL.

L’informativa deve essere consegnata al lavoratore interessato e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS o, in assenza, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST.

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