Pubblicato il decreto attuativo del Fondo Nuove Competenze

26 Ottobre , 2020

Pubblicato, sul sito internet del Ministero del Lavoro, il Decreto attuativo del Fondo Nuove Competenze, istituito dal Decreto Rilancio e potenziato dal D.L. Agosto, che ne ha elevato la dotazione finanziaria ad un importo totale di 730 milioni di euro, suddivisi fra le annualità 2020 e 2021.

Il Fondo, costituito presso l’Anpal, è finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al Fondo possono accedere tutti i datori di lavoro del settore privato purchè siano stati sottoscritti specifici accordi collettivi aziendali o territoriali, da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, che prevedano una rimodulazione temporanea dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia destinato a percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

Il costo del personale in apprendimento, comprensivo dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, è interamente a carico del Fondo Nuove Competenze.

Il decreto interministeriale definisce criteri e modalità di applicazione della misura, affidata alla gestione dell’Anpal, che provvederà, entro 15 giorni dall’entrata in vigore della norma, a pubblicare sul proprio sito internet un avviso con i temi, le modalità per la presentazione delle domande e i requisiti per l’approvazione delle stesse.

Le istanze dovranno essere presentate all’Anpal e corredate dall’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto fra le parti sociali e dal progetto per lo sviluppo delle competenze.

Gli accordi dovranno essere sottoscritti entro la data del 31 dicembre 2020 e dovranno prevedere:

  • i progetti formativi;
  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • il numero delle ore dell’orario di lavoro da destinare alla formazione, fino al limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente;
  • limitatamente ai casi in cui sia la stessa impresa ad erogare la formazione: la dimostrazione dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.

Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.

Gli accordi possono, altresì, prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

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