Pubblicata la Legge di conversione del “Decreto Riaperture”

24 Giugno , 2021

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno c.a., la Legge, n. 87 del 17 giugno 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 52/2021 (c.d. Decreto Riaperture – Lavoronews n. 75/2021), recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19″.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 11) – LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA

Prorogate fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (Allegato 2, punto n. 24).

Confermato fino al 31 luglio 2021, l’obbligo di cui all’articolo 83 del D.L. n. 34/2020 in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (Allegato 2, punto n. 23);

 

Corsi di formazione (art. 3 – bis)

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2020.

 

Certificazioni verdi COVID-19 (articolo 9)

Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

La certificazione di avvenuta vaccinazione avrà una validità di nove mesi, quella di avvenuta guarigione avrà una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo avrà una validità di 48 ore.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

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