Pubblicata la legge di conversione del Decreto Fisco-Lavoro

22 Dicembre , 2021

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre c.a., la Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro – Lavoronews n. 133/2021), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

La legge di conversione riconferma quanto già previsto per i seguenti temi:

  • Quarantena (art. 8)
  • Congedi parentali (art. 9)
  • Trattamenti di integrazione salariale emergenziali (art. 11)

Di seguito le novità introdotte.

Somministrazione di Lavoro (art. 11, comma 15)

La disposizione, modificata in sede di conversione, ripristina, fino al 30 settembre 2022, l’efficacia di quanto contenuto nell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 secondo cui se il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore è a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, il lavoratore somministrato stesso per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che scatti in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

 

Trattamenti di integrazione salariale emergenziali – misure di conguaglio (art. 11-bis)

La disposizione, introdotta nel corso dell’iter di conversione, riapre i termini di presentazione degli Sr41 (in caso di pagamento diretto della CIG) e dei flussi Uniemens (in caso di conguaglio), sanando, inoltre, i tardivi invii delle domande delle domande CIG con causale Covid-19.

In particolare, consente ai datori di lavoro che non hanno trasmesso all’Inps i dati utili per il pagamento o il conguaglio della CIG con scadenza tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, di trasmettere i suddetti dati entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre, saranno considerate valide le domande trasmesse tardivamente entro la data di entrata in vigore della presente legge.

Viene previsto un limite massimo di spesa pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, con monitoraggio da parte dell’Inps.

 

Fondo Nuove Competenze (art. 11-ter)
L’articolo, introdotto in sede di conversione, prevede che le risorse del “Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma React EU”, istituito dalla Legge di Bilancio 2021, possano essere altresì destinate all’ANPAL ed utilizzate per il Fondo Nuove Competenze (FNC).La norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, la ridefinizione degli oneri finanziabili a valere sul FNC, comunque prevedendo almeno quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi.

 

Categoria: