Prosecuzione volontaria versamenti individuali Fondo EST

1 Settembre , 2020

Il Fondo EST, con circolare n. 6 del 31 luglio c.a., informa che il contributo previsto per la prosecuzione volontaria dei versamenti individuali è stato aumentato da 10 a 12 euro mensili procapite, a far datadal 1° agosto 2020.

Possono proseguire la contribuzione al Fondo Est i lavoratori:

  • cessati o sospesi dal lavoro, che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito;
  • in aspettativa non retribuita, dove non sussiste l’obbligo di contribuzione da parte dell’azienda;
  • sospesi dal lavoro per interruzioni programmate annualmente, all’interno di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • i tempi determinati, la cui iscrizione a Fondo Est è prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per periodi superiori a tre mesi del settore Pubblici esercizi e del settore Agenzie di viaggio e per i tempi determinati superiori a cinque mesi del settore delle Aziende ortofrutticole e agrumarie.

La prosecuzione volontaria può essere richiesta esclusivamente dai lavoratori già iscritti al Fondo Est.

In caso di sospensione dell’attività lavorativa per qualsiasi motivo (aspettativa non retribuita, cassa integrazione, sospensione programmata, ecc.), in costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore potrà proseguire la contribuzione volontaria esclusivamente per il periodo di sospensione dell’attività stessa.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la possibilità di proseguire la contribuzione volontaria è concessa esclusivamente a quei lavoratori che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito, per i soli periodi di percezione della relativa indennità.

Il lavoratore che decida di avvalersi della prosecuzione volontaria dovrà presentare apposita richiesta on line entro sei mesi dalla data di inizio della sospensione o della cessazione del rapporto di lavoro.

In qualsiasi caso la prosecuzione volontaria individuale non potrà riguardare periodi arretrati anteriori a sei mesi rispetto alla data di versamento.

Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3 del Regolamento e fino al mese di giugno 2021, sarà consentita la prosecuzione volontaria anche a coloro che siano stati licenziati, a prescindere dalla fruizione di ammortizzatori sociali.

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