Prorogata al 30 giugno l’operatività del Fondo Nuove Competenze

16 Febbraio , 2021

Pubblicato, sul sito internet del Ministero del Lavoro, il Decreto del 22 gennaio 2021 del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e delle finanze, il quale, modificando il precedente Decreto del 9 ottobre 2020 (Lavoronews n. 181/2020), regola i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze.

Il Fondo, costituito presso l’Anpal, è finalizzato ad innalzare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al Fondo possono accedere tutti i datori di lavoro del settore privato purchè siano stati sottoscritti specifici accordi collettivi aziendali o territoriali, da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in ambito nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, che prevedano una rimodulazione temporanea dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia destinato a percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.

L’ANPAL, con una recente FAQ (n. 18 – Presentazione della domanda) pubblicata sul sito istituzionale, ha chiarito che gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti, con efficacia erga omnes, anche da una sola organizzazione sindacale, purché sia maggiormente rappresentativa a livello aziendale.

Gli accordi dovranno essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e dovranno prevedere:

  • i progetti formativi;
  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • il numero delle ore dell’orario di lavoro da destinare alla formazione, fino al limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente;
  • limitatamente ai casi in cui sia la stessa impresa ad erogare la formazione: la dimostrazione dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.

Gli accordi collettivi devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo, di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4.

Gli accordi possono, altresì, prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

L’attività di formazione può essere avviata solo dopo l’approvazione della domanda presentata dal datore di lavoro all’ANPAL.

Le domande di accesso al Fondo nuovo competenze devono essere presentate all’ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Dallo scorso 18 gennaio ANPAL ha rilasciato il servizio “Fondo nuove competenze” per la presentazione online delle domande di accesso al Fondo in sostituzione della procedura via pec, disponibile all’indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/ (Lavoronews n. 9/2021).

 Per accedere alla piattaforma è richiesta l’identità SPID.

 

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