Proroga tutela per i lavoratori fragili

7 Luglio , 2022

L’articolo 10, comma 1-bis, del D.L. n. 24/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 52/2022 (Lavoronews n. 50/2022), ha ulteriormente prorogato, al 30 giugno 2022, la tutela di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, relativa all’equiparazione a ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori in condizione di fragilità debitamente certificata, con conseguente erogazione della prestazione economica previdenziale agli aventi diritto alla tutela della malattia da parte dell’Inps, modificando tuttavia i criteri per l’individuazione delle categorie dei lavoratori aventi diritto.

 

L’Inps, con messaggio n. 2622 del 30 giugno c.a., precisa che la proroga viene riconosciuta “esclusivamente” per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022denominato “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.

 

Ai fini del riconoscimento della tutela, l’articolo 10 in argomento, rinviando al comma 2 dell’articolo 26, conferma la necessità del possesso della “certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita” o del “riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

In aggiunta, come già precisato, la norma prevede che tali lavoratori rientrino nelle categorie del citato decreto ministeriale.

 

Pertanto, l’Inps, per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022, procederà con il riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento, previa valutazione di competenza da parte degli Uffici medico legali delle Strutture territoriali, alle sole categorie individuate ai sensi del suddetto Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2022.

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