
Proroga dello stato di emergenza, dei termini per ammortizzatori sociali e lavoro agile
9 Ottobre , 2020Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020″.
Il decreto, che fa seguito alla deliberazione di proroga dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre c.a., pubblicata nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, introduce un’ulteriore proroga – dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 – dell’efficacia delle disposizionidi cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2020, e di cui all’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74/2020.
Il provvedimento inserisce tra le misure per il contrasto del virus, indicate nell’articolo 1, comma 2, del citato D.L. n. 19/2020, l’obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché’ le linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità (nuova lettera hh-bis).
Misure di contenimento a livello regionale (art. 1, comma 2)
La disposizione, modificando il disposto dell’articolo 1, comma 16, del D.L. n. 33/2020, circoscrive la possibilità per le Regioni di adottare misure ampliative, rispetto a quelle disposte a livello nazionale, nei soli casi in cui sia espressamente previsto nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e d’intesa con il Ministro della Salute. Resta salva la possibilità di adottare invece misure più restrittive.
Proroghe termini previsti dal Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 (art. 1, comma 3) – Lavoro agile
L’articolo 1, comma 3, lettera b) proroga al 31 dicembre 2020 i termini delle disposizioni legislative contenute nel D.L. n. 83/2020, convertito dalla Legge n. 124/2020 (Lavoronews n. 165/2020), che ne ha sostanzialmente confermato i contenuti.
La proroga al 31 dicembre 2020 riguarda anche l’invio semplificato della comunicazionetelematica del lavoro agile, di cui all’articolo 90, D.L. n. 34/2020, così come le seguenti prestazioni in smart working:
- termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ex articolo 3, comma 3, Legge n. 104/1992, e per i lavoratori immunodepressi e per i familiari conviventi di persone immunodepresse, nonché per il riconoscimento della priorità allo svolgimento di smart-working per i lavoratori affetti da gravi patologie con ridotta capacità lavorativa, di cui all’articolo 39, D.L. n. 18/2020;
- termine per l’esercizio del diritto a svolgere la prestazione in smart-working per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.
Proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 3)
Il provvedimento dispone la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini previsti dai commi 9 e 10 dell’articolo 1 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) (Lavoronews n. 148/2020) per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi (mod. SR41), in scadenza entro il 31 agosto 2020 ed il 30 settembre 2020.
Ultrattività del D.P.C.M. 7 settembre 2020 (art. 5)
Nelle more dell’adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste dal D.P.C.M. del 7 settembre 2020 (Lavoronews n. 154/2020), con efficacia fino al 7 ottobre, unitamente all’ulteriore misura in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie introdotte dal decreto in commento all’articolo 1, comma 2, lettera hh-bis) del D.L. 19/2020, di cui sopra.
Sanzioni
In caso di violazione delle regole anti-contagio, incluso il nuovo obbligo in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, introdotto dall’articolo 1 del citato provvedimento, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria – prevista dal’’articolo 4, comma 1 del D.L. n. 19/2020 – da 400 a 1000 euro.
Se la violazione è commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica la misura accessoria della chiusura dell’esercizio o della attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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