Proroga dei termini di alcune misure correlate all’emergenza Covid-19

26 Maggio , 2022

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio c.a, la Legge n. 52 del 19 maggio 2022 di conversione del D.L. n. 24/2022 (Lavoronews n. 31/2022) recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

 

Il provvedimento dispone la proroga dei termini delle seguenti misure correlate all’emergenza Covid-19.

 

Lavoratori affetti dalle patologie croniche (art. 10, comma 1-bis)

Fino al 30 giugno 2022 i lavoratori affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2022, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2 del D.L. n. 221/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 11/2022), si applica la disciplina dell’articolo 26, comma 2 del D.L. n. 18/2020 il quale prevede che laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Lavoratori con rischio derivante da immunodepressione, da patologie oncologiche, da terapie salvavita o disabilità grave (art. 10, comma 1-ter)

Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori dipendenti (di cui all’art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020) in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto .

 

Genitori con figli con disabilità grave o bisogni educativi speciali (articolo 10, comma 5-quinquies)

Fino al 30 giugno 2022, i genitori lavoratori dipendenti con almeno un figlio con disabilità grave(riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992) o con bisogni educativi speciali (BES), hanno diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile (anche in assenza degli accordi individuali), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

 

Genitori con figlio minore di 14 anni (art. 10, comma 2, Allegato B)

Fino al 31 luglio 2022, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di 14 anni (art. 90, comma 1, D.L. n. 34/2020), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

 

Lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio (art. 10, comma 2, Allegato B)

Fino al 31 luglio 2022, i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

 

Smart working procedura semplificata (art. 10, comma 2-bis)

Fino al 31 agosto 2022, procedura semplificata di comunicazione dello smart working, anche in assenza di accordi individuali, di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 77/2020.

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