Profili fiscali del lavoro da remoto

7 Settembre , 2023

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 25/E del 18 agosto 2023, fornisce chiarimenti su alcuni profili fiscali del lavoro da remoto o agile (c.d. smart working).

 

Profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working)

La circolare chiarisce l’applicabilità, in caso di ricorso allo smart working, degli ordinari criteri che valorizzano la presenza fisica in un determinato Stato.

 

In particolare, l’Agenzia ha confermato che, in assenza di modifiche normative, restano applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir anche per l’identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile.

 

Al riguardo, e in linea con le disposizioni convenzionali in materia, viene chiarito che il lavoro si considera svolto nel luogo in cui il lavoratore è fisicamente presente quando svolge la prestazione per cui è remunerato, indipendentemente dalla circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.

 

In relazione alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, il documento sottolinea come lo svolgimento da remoto dell’attività lavorativa non pregiudichi la configurabilità di una stabile organizzazione o di una base fissa nel territorio dello Stato.

 

I trasferimenti fittizi di residenza all’estero

A seguito della diffusione di modalità di lavoro agile, i trasferimenti fittizi di residenza all’estero risultano ulteriormente acuiti, in quanto la modalità di prestazione lavorativa a distanza rende meno immediata l’individuazione del luogo di presenza fisica del lavoratore nel corso dell’anno.

 

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che il dato formale dell’iscrizione all’AIRE e la circostanza di prestare l’attività lavorativa parzialmente o integralmente da remoto per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia qualora, da una valutazione complessiva dei rapporti economici, patrimoniali e affettivi, risultino integrati i più volte citati criteri di individuazione della residenza fiscale nel nostro Paese.

 

Analogamente, lo svolgimento a distanza dell’attività lavorativa in un Paese diverso da quello di stabilimento dell’operatore economico non esclude la possibilità che tale attività venga valutata sotto il profilo sostanziale.

Categoria: