Procedura di conguaglio per differimento termini CIG Covid-19

31 Dicembre , 2021

L’articolo 11-bis, della Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro) ha previsto il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (Cigo/Cigd/Fis), connessi all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021 (Lavoronews n. 147/2021).

L’Inps, con messaggio n. 4624 del 23 dicembre c.a., fornisce indicazioni inerenti al conguaglio delle prestazioni erogate in merito alle autorizzazioni per le quali risulta spirato il termine decadenziale.

Le autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021 verranno individuate e, contestualmente, verrà differito in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.

A seguito del differimento al 31 dicembre 2021 del termine decadenziale, potranno verificarsi le seguenti casistiche:

  • Aziende che non hanno ancora effettuato il conguaglio
    Le aziende potranno esporre il conguaglio con le consuete modalità in uso nei flussi di competenza di novembre e dicembre 2021.
  • Aziende che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria
    Se la denuncia del mese di competenza risulta elaborata, la procedura di gestione contributiva ha già addebitato l’importo dei conguagli esposti oltre il termine decadenziale, generando una nota di rettifica.

    Nei casi in cui le note di rettifica generate non siano state ancora definite, le stesse saranno sottoposte a ricalcolo per il riconoscimento del conguaglio spettante.

    Nei casi in cui le note di rettifica siano state definite e inviate al recupero Crediti, per il riconoscimento dei conguagli spettanti, le aziende interessate potranno procedere entro il 31 marzo 2022 all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.

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