Prime indicazioni del Ministero del Lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali

22 Marzo , 2022

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 6 del 18 marzo c.a., fornisce indicazioni in merito al riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 4/2022 (c.d. decreto Sostegni ter – Lavoronews n. 13/2022) e dalle misure di sostegno al reddito previste dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022 – Lavoronews n. 6/2022).

 

Termine per il rimborso delle prestazioni (articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015)

Nel caso in cui sia stato autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell’INPS, della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza della autorizzazione, ad inviare all’ Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero a seguito delle modifiche operate dall’articolo 7, lett. b) del Decreto sostegni ter – se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.

 

Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.

 

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa (articolo 8 del D.Lgs. n. 148/2015)

Qualora il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga, nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

 

Esame congiunto (articoli 14 e 24 del D.Lgs. n. 148/2015)

L’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, deve avviare la procedura di consultazione sindacale come indicato agli articoli 14 e 24 del D.Lgs. n. 148/2015, “anche in via telematica“, ossia può essere svolta anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche.

 

Riorganizzazione aziendale per processi di transizione (articolo 21 lett. a) del D.Lgs. n. 148/2015 e D.M. n. 33/2022)

 

L’impresa che intenda richiedere il trattamento di integrazione salariale straordinario per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione.

 

Tali azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica.

 

Nel programma, che deve essere allegato all’istanza di accesso alla CIGS, devono essere indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione.

 

I criteri di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei citati programmi di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, sono stati individuati nel D.M. n. 33/2022 (Lavoronews n. 27/2022).

 

Accordo di transizione occupazionale (articolo 22 ter del D.Lgs. n. 148/2015)

La nuova misura di integrazione salariale, prevista dall’articolo 22 ter del D.Lgs. n. 148/2015 può essere riconosciuta “Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b) (riorganizzazione e crisi aziendale), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti … in deroga agli articoli 4 e 22” per un periodo pari a un massimo di dodici mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili “al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero”.

 

La misura è rivolta a favorire le transizioni occupazionali e, pertanto, destinata prevalentemente a quei lavoratori che in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa da cui dipendono restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.

 

L’azienda richiedente la misura in parola non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito.

 

Condizionalità e riqualificazione professionale (articolo 25 ter del D.Lgs. n. 148/2015)

La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso.

 

Imprese appaltatrici dei servizi di mensa e di pulizia

A decorrere dal 1° gennaio 2022, le imprese appaltatici di servizi di mensa o ristorazione e di pulizia, nel caso debbano gestire una riduzione o sospensione dell’attività, possono ricorrere per tutelare i propri dipendenti ai trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, a prescindere dalle condizioni soggettive dell’impresa committente in cui prestano i loro servizi.

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