Premio presenza Covid anche per i giorni di attività sindacale

9 Novembre , 2020

L’articolo 63 del D.L. n. 18/2020 ha stabilito che, ai titolari di redditi di lavoro dipendente, i quali possiedono nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, spetti un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese (Lavoronews nn. 51 e 57/2020).

Tale bonus non compete per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 519 del 3 novembre c.a., precisa che l’interruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento dell’attività sindacale non costituisce circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo.

Tuttavia, anche l’attività sindacale deve essere svolta “in presenza”, ovvero è necessario che i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio.

Laddove, invece, l’attività sindacale fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura del datore di lavoro acquisire idonea documentazione finalizzata all’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.

Pertanto, l’importo del premio previsto dall’articolo 63 sopracitato, potrà essere determinato utilizzando il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo, compresi quelli svolti, secondo le modalità descritte, per l’attività sindacale, e i giorni lavorabili nel medesimo mese come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

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