Premio da corrispondere ai lavoratori che hanno lavorato nel mese di marzo anche per i volontari della Protezione civile

8 Settembre , 2020

L’articolo 63, del D.L. n. 18/2020 ha previsto un premio di 100 euro per i lavoratori che, nel mese di marzo, hanno svolto attività lavorativa nella propria sede di lavoro.

Tale incentivo viene riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta.

Ai volontari della protezione civile, impiegati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la copertura assicurativa.

Il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalente degli emolumenti versati al dipendente legittimamente impegnato come volontario.

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 302 del 2 settembre c.a., ha precisato che il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile si configura come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e pertanto il lavoratore dipendente non può considerarsi assente, circostanza ostativa al riconoscimento del citato premio.

Pertanto, il lavoratore avrà diritto a percepire l’incentivo economico previsto dall’articolo 63 del D.L. n. 18/2020 per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali ha effettuato le attività di protezione civile.

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