Premi Inail non dovuti in caso di CIGO o CIGS

1 Marzo , 2021

L’Inail, con nota n. 1184 del 1° febbraio c.a., chiarisce che Il potere-dovere dell’Istituto di richiedere i premi assicurativi ricorre esclusivamente in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965, al verificarsi dei quali il rapporto assicurativo infortunistico si costituisce in forza di legge

Conseguentemente, in assenza di persone esposte al rischio di infortunarsi sul lavoro, il rapporto assicurativo cessa automaticamente.

In particolar modo, non sono dovuti i premi assicurativi:

  • in presenza di retribuzioni denunciate pari a zero o a importi fittizi di 1 euro e simili denunciati per un determinato rischio o per una determinata PAT;
  • sui risarcimenti previsti a favore dei lavoratori dall’articolo 18 della Legge n. 300/1970 in caso di licenziamento illegittimo in quanto il lavoratore, estromesso e illegittimamente licenziato, non presta alcuna attività lavorativa e quindi non è esposto ad alcun rischio professionale, con il conseguente venir meno del presupposto di legge per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
  • in caso di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) o CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) per i lavoratori a cui è stata sospesa l’attività lavorativa, sempre per il venir meno del presupposto dell’assicurazione.

Categoria: