Permessi Legge n. 104/1992 e lavoro a tempo parziale verticale o misto

22 Marzo , 2021

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

L’Inps, con circolare n. 45 del 19 marzo c.a., a seguito del citato orientamento giurisprudenziale e dei relativi chiarimenti ministeriali, fornisce indicazioni in merito al riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile, di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/1992, in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%.

In caso di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e misto con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso, di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

Pertanto, in caso di rapporto di lavoro part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, rimane confermata la seguente formula, già indicata nel messaggio Inps n. 16866/2007:

(orario normale di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50% restano valide le indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 3114/2018.

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