Permessi Legge 104/92 e congedo straordinario
3 Settembre , 2018L’Inps, con messaggio n. 3114 del 7 agosto c.a., ha fornito chiarimenti in merito alla modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, relativamente ai casi di particolari modalità organizzative dell’orario di lavoro.
In particolare, l’Istituto, in relazione ai permessi di cui all’articolo 33 della Legge n. 104/92, prende in esame:
modalità di fruizione dei giorni di permesso in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive;
riproporzionamento giornaliero dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time verticale e misto;
frazionabilità in ore dei permessi in caso di rapporto di lavoro part-time;
cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
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