Periodo di quarantena e riconoscimento tutela previdenziale della malattia

25 Giugno , 2020

L’Inps, con messaggio n. 2584 del 24 giugno c.a., fornisce indicazioni per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia nel periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento delle indennità, di cui ai commi 1, 2 e 6 dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020.

 

Equiparazione della quarantena a malattia (art. 26, comma 1)
Il comma 1 dell’articolo 26 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento.

Il periodo al quale si fa riferimento è quello della quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (definito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del D.L. n. 6/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13/2020) e della quarantena precauzionale (definito dall’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2020).

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò si aggiunge l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento (con la conseguente copertura contributiva).

Tali periodi non sono da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma 3, dell’articolo 26).

Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.

Tutela per i lavoratori con patologie di particolare gravità (art. 26, comma 2)
Il comma 2 dell’articolo 26 dispone che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali. 

Malattia per COVID-19 (art. 26, comma 6)
Il comma 6 dell’articolo 26 stabilisce che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. 

 

Periodo transitorio
Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (17 marzo 2020), il comma 4 dell’articolo 26 stabilisce, che vengono considerati validi, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Ugualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

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