Percezione ANF a carico del Fondo di integrazione salariale

22 Luglio , 2020

L’Inps, con circolare n. 88 del 20 luglio c.a., illustra le novità apportate dall’articolo 68 del D.L. n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020, relativamente al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Modalità di erogazione dell’assegno al nucleo familiare

L’assegno al nucleo familiare può essere erogato sia a conguaglio che a pagamento diretto.

Nello specifico, se il pagamento dell’assegno ordinario è a conguaglio, le aziende provvederanno a pagare sia l’assegno ordinario che la prestazione accessoria ANF, conguagliando successivamente tutta la somma anticipata.

Nel caso, invece, di pagamento diretto dell’assegno ordinario da parte dell’Inps, i datori di lavoro presenteranno domanda attraverso il modulo “SR41”, indicando la somma spettante come ANF per ciascun lavoratore.

Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data di pubblicazione della presente circolare, si precisa quanto segue:

  • i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato;
  • i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente;
  • i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche, al fine di consentirne la corretta imputazione contabile.

Le modalità operative sopra indicate trovano applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro che erogano l’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, compresi i datori di lavoro esentati dal pagamento della contribuzione CUAF durante la normale attività lavorativa e che corrispondono direttamente gli assegni al nucleo familiare.

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