Ordinanza Regione Lombardia – Disposizioni in vigore dal 27 ottobre al 13 novembre 2020

29 Ottobre , 2020

Regione Lombardia, ad integrazione del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, ha emanato l’Ordinanza n. 624 del 27 ottobre 2020 relativa alle ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Le disposizioni entrano in vigore a partire dal 27 ottobre 2020 e restano valide fino al 13 novembre 2020.

Misure correlate all’adozione delle Ordinanze del Ministro della Salute

Le attività economiche devono essere programmate secondo quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 21 ottobre 2020, riconfermata fino al 13 novembre 2020 dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 26 ottobre 2020.

Limitazioni agli spostamenti in orario notturno

Come previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute, d’intesa con Regione Lombardia, del 21 ottobre 2020 (Lavoronews n. 177/2020), dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali vengono applicate le misure limitative e le Linee guida previste dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (Lavoronews n. 180/2020) e dall’Ordinanza n. 624. Le altre attività (es. parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida in vigore.

Misure per prevenire l’affollamento nei negozi

All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l’ingresso dei clienti (ad es. tramite app).

Misure anti-assembramento

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, come disposto dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con la chiusura degli esercizi pubblici all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze.

Sono chiusi, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i distributori h24 che vendono bevande e alimenti confezionati (solo se con accesso dalla strada), con eccezione dei distributori di acqua e latte.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all’interno dei mercati agro-alimentari all’ingrosso.

Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

Ulteriori disposizioni

Le attività economiche, produttive e ricreative di cui al paragrafo 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 si svolgono compatibilmente con le misure restrittive di cui ai provvedimenti statali in premessa nell’Ordinanza n. 624.

Sono confermate le disposizioni relative alla rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro ed ai clienti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

L’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 e l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 sono revocate.

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