Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile

9 Marzo , 2020

Con Ordinanza n. 646 dell’8 marzo c.a., del Capo Dipartimento della Protezione Civile, vengono forniti chiarimenti sulla corretta portata dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

Il citato articolo 1, comma 1, lettera a) dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita nella regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia,  nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

L’Ordinanza precisa che quanto previsto dal citato articolo 1, comma 1, lettera a) “non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute”.

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