On line la domanda per le Indennità per alcune categorie di lavoratori dipendenti e autonomi

30 Giugno , 2021

L’Inps, con circolare n. 90 del 29 giugno c.a., ha fornito indicazioni per la presentazione della domanda di indennità Covid-19 prevista dall’articolo 42, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis – Lavoronews n. 92/2021).

La citata norma ha previsto a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, delD.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni – Lavoronews n. 54/2021) l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro per le seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 10 del D.L. n. 41/2021 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum.

I lavoratori che non hanno invece beneficiato delle indennità di cui all’articolo 10 del D.L. n. 41/2021 possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive, entro il 30 settembre 2021.

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