Nuovi termini di durata delle certificazioni verdi Covid-19 e gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo

7 Febbraio , 2022

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio c.a., il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”.

 

Il decreto in esame è in vigore dal 5 febbraio 2022.

 

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-Cov-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 (art. 1)

La disposizione, intervenendo sull’art. 9 del D.L. n. 52/2021 (cd. decreto “Riaperture”), rende illimitata la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in seguito alla somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), nonché delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate, per avvenuta guarigione, ai soggetti risultati positivi e guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

 

Per i soggetti risultati positivi oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde COVID-19 ha validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione.

 

Ai fini dell’efficacia di tali certificazioni, valide dalla data di somministrazione della dose di richiamo o dall’avvenuta guarigione, non è prevista la necessità di ulteriori dosi di richiamo.

 

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia (art. 3)

La disposizione in esame integra l’art. 9 del D.L. 52/2021 (cd. decreto “Riaperture”) con un nuovo comma (9-bis) consentendo l’accesso ai servizi e alle attività dove è richiesto il green pass rafforzato agli stranieri che si trovano in Italia anche se provengono da luoghi con regole vaccinali diverse.

 

I soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da COVID-19, potranno accedere ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere il c.d. green pass rafforzato, previa effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

 

Il tampone non è obbligatorio per i soggetti guariti successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

 

Nel caso di soggetti vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l’accesso ai servizi ed alle attività per le quali è richiesto il cd. green pass rafforzato è consentito, in ogni caso, previa effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (avente validità di 48 ore dall’esecuzione se rapido o di 72 ore se molecolare).

 

Viene, inoltre, aggiunto il comma 9-ter che prevede l’obbligo per i titolari o i gestori dei servizi e delle attività dove è consentito l’accesso solo con il green pass “rafforzato”, di verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove prescrizioni sopra evidenziate in caso di accesso di stranieri.

 

Anche per le violazioni alle nuove disposizioni sulle certificazioni dei cittadini stranieri, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni per la violazione, per due volte, in giornate diverse, dell’obbligo di verifica da parte dei titolari o gestori di servizi.

Categoria: