Nuove modalità di versamento del contributo esonerativo dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per lavorazioni a rischio elevato
7 Agosto , 2024Il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro in data 5 agosto 2024, che abroga e sostituisce il Decreto del 10 marzo 2016, introduce nuove modalità per il versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, ossia lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.
Il decreto entra in vigore il 1° ottobre 2024.
Per la fruizione di tale esonero, i datori di lavoro devono presentare un’autocertificazione esclusivamente in via telematica entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione, utilizzando la banca dati del collocamento mirato.
Il contributo esonerativo è pari a 39,21 euro, per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
I pagamenti sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e gestiti mediante piattaforma PagoPA.
Ai fini della fruizione dell’esonero, non sono considerate valide altre modalità di pagamento.
I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero e che intendono continuare ad avvalersi di tale istituto, devono inviare una nuova autocertificazione entro il 31 ottobre 2024, 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, fissata per il 1° ottobre 2024.
La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente ed è valida per l’intero trimestre nel quale si effettuata il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto.
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