Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

1 Aprile , 2022

Il Ministero della Salute, con circolare n. 19680 del 30 marzo c.a., tenendo conto di quanto disposto dal D.L. n. 24/2022 (Lavoronews n. 31/2022) e dalle circolari n. 60136/2021 e n. 9498/2022, ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

 

Casi Covid-19

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento.

 

Valgono le stesse indicazioni contenute nella circolare n. 60136/2021 la quale prevede che “Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo”.

 

Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

 

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

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