Nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”

7 Aprile , 2022

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile c.a., l’Ordinanza 1° aprile 2022, con la quale il Ministero della Salute ha adottato le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” che si applicheranno dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

 

L’ordinanza precisa che le attività economiche e sociali devono esercitarsi nel rispetto delle Linee guida allegate all’ordinanza che hanno ridotto e semplificato le misure di prevenzione.

 

Le linee guida individuano i principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali:

  • Informazione: predisposizione da parte degli esercenti di un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde COVID-19: obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente.
  • Protezione delle vie respiratorie: uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente.
  • Igiene delle mani: messa a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, di soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici: frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione: rinforzo del ricambio d’aria naturale o attraverso impianti meccanizzati negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

Per quanto riguarda le modifiche alle singole schede, fermo restando il costante richiamo, in ognuna di esse, alle misure di carattere generale sopra riportate, si evidenzia in particolare quanto segue:

 

COMMERCIO

Commercio al dettaglio

In tale scheda non viene confermata la disposizione relativa alla possibile dotazione di barriere fisiche nelle postazioni dedicate alla cassa.

 

Sono invece confermate le seguenti misure:

  • regolare l’accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro;
  • obbligo di disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
  • favorire modalità di pagamento elettroniche.

Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)

In tale scheda non risultano eliminate particolari misure di prevenzione, stante la vigenza dei principi generali esposti in Premessa.

 

Tra le misure confermate, inoltre, si segnalano le seguenti:

  • riorganizzare gli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato, eventualmente contingentando gli ingressi, al fine di evitare code e assembramenti;
  • garantire maggior distanziamento dei posteggi ampliando, laddove possibile, l’area mercatale;
  • per ogni posteggio garantire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Inoltre, viene ribadito che, qualora non ci siano ulteriori spazi da destinare all’area mercatale e non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa.

 

CONVEGNI, CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Vengono eliminate le misure inerenti a:

  • confronto con le ASL per valutare il numero massimo dei partecipanti;
  • mantenere un registro delle presenze per un periodo di quattordici giorni;
  • l’obbligo di dotare di barriere fisiche le postazioni dedicate alla segreteria e all’accoglienza;
  • consentire l’accesso solo agli utenti correttamente registrati;
  • proteggere dispositivi ed attrezzature (es. microfoni, tastiere, mouse , puntatori laser) con una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.

Vengo, invece, confermate le seguenti disposizioni:

  • valutare il numero massimo dei partecipanti all’evento in base alla capienza degli spazi individuati, utilizzare sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, per poter ridurre assembramenti di persone;
  • riorganizzare gli spazi, organizzando, possibilmente, percorsi separati per l’entrata e per l’uscita al fine di garantire l’accesso in modo ordinato e di evitare code e assembramenti di persone;
  • promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi;
  • i dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale;
  • nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti.

CORSI DI FORMAZIONE

Non si rinviene, nel documento aggiornato, l’obbligo di mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività, per un periodo di quattordici giorni.

 

Di contro, vengono confermate le disposizioni inerenti a:

  • privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei;
  • privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni, laddove possibile;
  • organizzare gli spazi destinati all’attività in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso;
  • nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività;
  • la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila;
  • garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, degli strumenti e delle attrezzature ad ogni cambio di utente e comunque a fine giornata;
  • in presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda, potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

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