Nuove indicazioni Inps per le tutele previdenziali dei lavoratori fragili

31 Marzo , 2022

L’Inps, con messaggio n. 1349 del 24 marzo c.a., va a sostituire il messaggio n. 1126/2022 (Lavoronews n. 26/2022) e fornisce nuove indicazioni in merito alle tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del D.L. 18/2020, per i lavoratori fragili.

 

L’Istituto ha eliminato, rispetto al precedente messaggio Inps n. 1126/2022, in riferimento al comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, inerente lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità, la locuzione “individuati ai sensi del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2022”.

 

L’Inps, con il messaggio 1349/2022, conferma che la Legge n. 11/2022 (Lavoronews n. 19/2022), di conversione del D.L. n. 221/2021 (c.d. Decreto festività – Lavoronews n. 149/2021), modificando l’articolo 17 del D.L. n. 221/2021, ha previsto la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni contenute:

  • nel comma 2-bis dell’articolo 26 del D.L. n. 18/2020, inerente lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità;
  • nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.

Gli oneri a carico dell’Inps, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali di cui al citato comma 2, dell’articolo 26, del D.L. 18/2020, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

 

Conseguentemente, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

 

In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell’articolo 26, del D.L. n. 18/2020, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’Inps, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel messaggio n. 679/2022 (Lavoronews n. 17/2022).

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