Nuova Ordinanza regionale di modifica ed integrazione delle precedenti disposizioni
7 Aprile , 2020Pubblicata, sul B.U.R.L. del 7 aprile 2020, la nuova ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 522 del 6 aprile c.a., che apporta modifiche e integrazioni alla precedente ordinanza n. 521 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19.
La nuova ordinanza, in vigore dal 7 aprile ed efficace fino al 13 aprile, introduce le seguenti modificazioni ed integrazioni:
- il commercio al dettaglio di fiori e piante, oltre con la modalità della consegna a domicilio, è consentito negli ipermercati e supermercati;
- sono esclusi dal divieto precedentemente disposto di commercio per mezzo di distributori automatici: i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
- i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda: la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita nonché la sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
- è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
- le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla Ordinanza regionale, resta salvo quanto previsto dalle misure adottate dall’Ordinanza regionale n. 521, dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze Ministeriali, prorogate fino al 13 aprile.
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