Nuova Ordinanza del Ministro della Salute per gli spostamenti da e verso l’Estero

28 Settembre , 2020

Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 settembre 2020, l’Ordinanza 21 settembre 2020 riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’Ordinanza, a partire dal 22 settembre c.a., fino all’emanazione di un nuovo DPCM e comunque non oltre il 7 ottobre p.v., ha modificato, alla luce dell’andamento della pandemia, la disciplina degli ingressi in Italia di cittadini dall’Estero.

Il Provvedimento ha introdotto l’obbligo di tampone per gli ingressi da alcune regioni della Francia, allentando, al tempo stesso, la regolamentazione per Serbia e Bulgaria.

In particolare, l’Ordinanza, ha esteso anche alle persone in ingresso in Italia, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nelle seguenti Regioni francesi:

  • Alvernia-Rodano-Alpi;
  • Corsica;
  • Hauts-de-France;
  • Île-de-France;
  • Nuova    Aquitania;  
  • Occitania;
  • Provenza-Alpi-Costa azzurra.

i seguenti obblighi previsti dall’ordinanza del 12 agosto u.s. (Lavoronews n. 147/2020), come prorogata e modificata dal DPCM 7 settembre 2020 in particolar modo per le esenzioni (Lavoronews n. 154/2020) (tra cui il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto o i soggiorni brevi per motivi di lavoro):

  • alternativamente di attestare di essersi sottoposte nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia a test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, risultato negativo, ovvero di sottoporsi, entro 48 ore dall’ingresso a tale test, nella ASL competente, restando, nel frattempo in isolamento;
  • di comunicare il proprio ingresso al dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente.

Per le restanti regioni francesi, esclusi i territori extra-europei, resta la libertà di circolazione senza motivazione e senza obbligo di isolamento fiduciario, fermo restando l’obbligo di autocertificazione per l’ingresso in Italia di cui all’art. 5 del DPCM 7 agosto.

L’Ordinanza, inoltre, trasferendo la Serbia dall’elenco F all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM 7 agosto, ha esteso le fattispecie esentate dal divieto di ingresso in Italia previste per chi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in tale Paese, consentendo, tra l’altro, (art 4 comma 1 del DPCM 7 agosto) gli ingressi per motivi di lavoro, urgenza, salute, studio e rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

L’Ordinanza, infine, “promuovendo” la Bulgaria dall’Elenco C all’elenco B del citato allegato, ha eliminato per gli ingressi in Italia delle persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in tale Paese, l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 giorni e l’obbligo di comunicazione del proprio ingresso al dipartimento prevenzione della ASL territorialmente competente.

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