Novità introdotte dal D.L. n. 34/2020 su cassa integrazione e assegno ordinario

8 Giugno , 2020

L’Inps, in attesa di specifiche circolari in corso di adozione, ha pubblicato un documento che riepiloga le principali novità relative alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito (Cassa integrazione ordinaria e Assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale) introdotte dal D.L. n. 34/2020.

La principale novità normativa relativa alla Cassa Integrazione ordinaria e all’assegno ordinario, consiste nella possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista dal D.L. n. 18/2020 è subordinata all’effettiva fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.

Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello. 

Il D.L. n. 34/2020 introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Viene inserito un termine di invio da parte delle aziende delle informazioni necessarie per il pagamento da parte dell’Inps ai lavoratori sospesi per i quali è stato scelto il pagamento diretto, sia in caso di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. In particolare, per queste domande che hanno richiesto sospensioni nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e siano state già autorizzate, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all’Inps i dati necessari con il modello SR41 entro l’8 giugno prossimo, quale termine ordinatorio.

L’adempimento riguarda il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.

Un’ulteriore novità di rilievo prevista dal decreto consiste nella previsione che le ulteriori 5 (più 4) settimane di Cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’Inps, a cui andrà presentata la domanda.

I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime 9 esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all’Istituto.

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