Nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro relativa alle modifiche introdotte dalla conversione del Decreto Rilancio

27 Luglio , 2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, facendo seguito alla nota n. 160/2020 (Lavoronews 105/2020), con nota n. 468 del 21 luglio c.a., fornisce indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte dalla Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 (Lavoronews n. 135/2020).

In particolare:

  • articolo 1, comma 2, Legge n. 77/2020 – Abrogazione del D.L. n. 52/2020
    La disposizione abroga il D.L. n. 52/2020, “assorbendo” al suo interno le disposizioni in materia di trattamento di integrazione salariale, di proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, degli effetti prodottisi e dei i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge.

In particolare, in materia di ammortizzatori sociali disciplinati dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020, vengono confermate le modifiche introdotte agli articoli da 68 a 71 del D.L. n. 34/2020 ora convertito.

  • articolo 80 – Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    In sede di conversione dell’articolo 80, che ha modificato l’articolo 46 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, è stato aggiunto un ulteriore comma 1 bis.

In particolare, il citato comma stabilisce che, fino al 17 agosto 2020 e con riferimento alla procedura prevista dall’art. 47, comma 2, Legge n. 428/1990 in materia di trasferimenti di azienda o di parte di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c. in cui siano occupati più di 15 dipendenti, laddove non sia raggiunto un accordo in sede sindacale, la durata della relativa procedura non può essere inferiore a 45 giorni (il comma 2 dell’art. 47 citato prevede invece che “la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo”).

  • articolo 80 bis – Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2015
    L’art. 80 bis, introdotto dalla legge di conversione, ha ad oggetto l’interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2015.

    Nelle ipotesi di somministrazione irregolare previste dal medesimo articolo 38, comma 2, la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che utilizza la prestazione lavorativa comporta che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata” (comma 3 primo periodo).

    Inoltre, “tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione”.

    L’art. 80 bis interviene su tale disposizione stabilendo che la stessa “si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”.

    Ne consegue che non può ritenersi compiuto né imputato in capo all’utilizzatore l’eventuale licenziamento effettuato dal somministratore. Pertanto, ove lo stesso sia intervenuto, non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è costituito con l’utilizzatore.

  • articolo 93 – Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato
    In sede di conversione è stato inserito il comma 1 bis all’articolo 93 del D.L. n. 34/2020, secondo cui “il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

    Il regime di proroga automatica previsto dalla disposizione riguarda i contratti di apprendistato di cui agli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 con esclusione pertanto dell’apprendistato professionalizzante, nonché i contratti a termine anche in regime di somministrazione.

Categoria: