No all’erogazione mensile del rateo del Trattamento di Fine Rapporto

28 Aprile , 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di erogare il Tfr mensilmente in busta paga a titolo di anticipazione.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

L’istituto è disciplinato dall’art. 2120 c.c. il quale, nei primi cinque commi individua i criteri di calcolo del TFR e nei commi successivi disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto.

L’ultimo comma dello stesso articolo rimanda alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.

Tuttavia, la pattuizione collettiva o individuale, cui rinvia l’ultimo comma del richiamato articolo 2120, per l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, non può tradursi in un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, altrimenti, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Tale operazione, peraltro, sembrerebbe contrastare con la stessa ratio dell’istituto che è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

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