Modifiche apportate dalla Legge n. 69/2021 alla disciplina in materia di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

12 Luglio , 2021

L’Inps, con circolare n. 99 dell’8 luglio c.a., illustra le modifiche apportate ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19 apportate dalla Legge n. 69/2021 (Lavoronews n. 90/2021), di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).

La legge n. 69/2021, ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 8 del Decreto Sostegni, consentendo ai datori di lavoro di richiedere i trattamenti previsti da tale decreto in continuità con quelli precedentemente disciplinati dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

La finalità è quella di consentire, ai datori di lavoro che hanno sospeso l’attività lavorativa senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio 2021, di proseguire a utilizzare i trattamenti di integrazione salariale legati all’emergenza epidemiologica.

Il citato comma 2-bis si applica esclusivamente ai datori di lavoro che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane introdotte dalla Legge n. 178/2020, in assenza di tale modifica, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate.

L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dai commi 1 e 2 del menzionato articolo 8 del D.L. n. 41/2021 (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l’ASO e la CIGD), per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021, prescinde, invece, dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla Legge n. 178/2020.

I citati trattamenti, quindi, potranno continuare a essere richiesti da tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dal precedente ricorso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dalla normativa emergenziale, nel rispetto dei termini di presentazione delle domande di accesso previsti dalla medesima normativa.

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