Modifica della disciplina degli spostamenti da e verso l’estero

25 Febbraio , 2022

Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 22 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio c.a, ha modificato, a far data dal 1° marzo e fino al 31 marzo pp.vv., la disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.

 

Dal 1° marzo p.v. per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei varranno le stesse regole già vigenti per quelli europei, ovvero rientrare in una delle condizioni del green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. 

 

L’ingresso sul territorio nazionale è, in generale, consentito, in assenza di sintomi da Covid-19 alle seguenti condizioni:

  • presentazione al vettore o a chiunque sia deputato ai controlli del Passenger Locator Form PLF in formato cartaceo o digitale;
  • presentazione al vettore al momento dell’imbarco o a chiunque sia deputato ai controlli di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’artIcolo 9, comma 2, D.L. n. 52/2021 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente;
  • soltanto in assenza di una delle richiamate certificazioni, che possono essere in formato cartaceo o digitale, si applica, presso l’indirizzo indicato nel PLF, la quarantena di 5 giorni, con obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico, al termine di detto periodo.

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano continuano a non essere soggetti a limitazioni e/o a obblighi di dichiarazione;

 

Dal rispetto delle regole esposte per gli ingressi in Italia, in assenza di sintomi da Covid-19, e fermo restando l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form, sono esentati:

  • equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante;
  • lavoratori transfrontalieri;
  • gli alunni e studenti di corsi in Paesi diversi da quello di residenza;
  • i transiti, sul territorio italiano, con mezzi privati di durata non superiore a 36 ore;
  • chiunque rientri, esclusivamente con mezzo privato, nel territorio nazionale, a seguito della permanenza per un periodo non superiore a 48 ore, in località estere situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form);
  • gli spostamenti, con mezzi privati, per permanenze, di durata non superiore alle 48 ore, in località sul territorio nazionale, situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione (esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form).

A partire dal prossimo 1° marzo, non troveranno, più, applicazione l’Ordinanza 28 settembre 2021 sui corridoi turistici, l’Ordinanza 22 ottobre 2021, l’Ordinanza 14 dicembre 2021 e l’Ordinanza 27 gennaio 2022.

 

Viene, quindi, superata la differenziazione della disciplina applicabile in funzione alla classificazione dei Paesi in elenchi redatti in base al diverso grado di rischio (A, B, C, D ed E), vengono eliminate tutte le restrizioni agli spostamenti da e verso l’Estero, legate ai motivi del viaggio (ex Elenco E) e si abroga, conseguentemente, la disciplina speciale che era stata introdotta per i corridoi turistici Covid free.

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