Modifica alla disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato

17 Settembre , 2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1363 del 14 settembre c.a., ha fornito indicazioni sulle modifiche alla disciplina delle causali che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, legittimano la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi (art. 41 bis D.L. n. 73/2021, conv. da L. n. 106/2021).

L’art. 41 bis demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato superiore ai 12 mesi.

La norma non pone particolari vincoli contenutistici né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali richiedendo, tuttavia, che tali esigenze siano specifiche e, quindi, individuino ipotesi concrete, senza quindi utilizzare formulazioni generiche che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.

Le esigenze specifiche individuate dalla contrattazione collettiva avranno riflessi anche sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga.

Con la lett. b) del medesimo comma 1 dell’art. 41 bis è stato inoltre inserito un nuovo comma 1.1 all’art. 19, il quale prevede espressamente che: “il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.

A differenza del comma 1 dell’art. 19, “che sembra avere carattere strutturale”, il nuovo comma 1.1. evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine didurata iniziale superiore ai 12 mesi secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva solo fino al 30 settembre 2022.

Il termine del 30 settembre 2022 va riferito alla formalizzazione del contratto, il quale ben potrà prevedere una durata del rapporto che superi tale data, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.

Ne consegue che dopo il 30 settembre 2022 sarà, quindi, possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 19.

Diversamente le regole in materia di rinnovi e proroghe, che si limitano a richiamare il comma 1 dell’art. 19, senza fare riferimento al nuovo comma 1.1, non sono condizionate temporalmente e, pertanto, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine in ragione delle causali previste dalla contrattazione collettiva, anche successivamente al 30 settembre 2022.

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