Modalità di recupero delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 da parte dei lavoratori impatriati

2 Maggio , 2018

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 2018/85330 del 20 aprile 2018, ha definito le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l’anno di imposta 2016 da parte dei lavoratori che hanno optato per il regime fiscale dei c.d. “impatriati”.

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti “lavoratori impatriati”, in base al quale, a decorrere dall’anno di imposta 2016, il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l’anno di imposta 2016 e, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2017, al 50 per cento del suo ammontare a partire dall’anno di imposta 2017.

L’articolo 8-bis del Dl 148/2017, in deroga alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16 Dlgs 147/2015, ha modificato la decorrenza dell’opzione, stabilendo che la stessa produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020.

Pertanto, con riferimento al periodo d’imposta 2016, sono applicabili le disposizioni agevolative previste dalla legge 238/2010 e, quindi, per tale anno, i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, percepiti dai lavoratori interessati, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, in misura ridotta al 20%, per le lavoratrici, e al 30% per i lavoratori, in luogo della tassazione del 70%, prevista dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015, per i lavoratori impatriati.

 

Categoria: