Misure per contrastare gli effetti economici della crisi – Disposizioni in materia di integrazioni salariali

25 Marzo , 2022

L’articolo 11 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (c.d. decreto Ucraina), modificando l’articolo 44 del D.Lgs. n. 148/2015, ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di integrazioni salariali.

 

In particolare:

  • per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro destinatari della CIGO che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto, in deroga ai limiti di durata, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022;
  • per fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro cheoccupano fino a 15 dipendenti di cui di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al decreto (turismo, ristorazione, attività ricreative, parchi divertimenti e tematici) rientranti nel campo di applicazione del Fondi di solidarietà bilaterali, del FIS e del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri fondi di solidarietà, che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni è riconosciuto unulteriore trattamento di integrazione salariale in deroga per un massimo di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022;
  • i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A al decreto (siderurgia, legno, ceramica, automotive, agroindustria) che, a decorrere dal 22 marzo 2022 fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa facendo ricorso agli ammortizzatori sociali ai sensi del d.lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.

L’articolo 12 del citato decreto introduce un’agevolazione contributiva per l’acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi.

 

In particolare, l’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.

 

Tale beneficio non è cumulabile, in caso di assunzione di lavoratori beneficiari della NASPI, con quello previsto dall’articolo 2, comma 10-bis della Legge n. 92/2012 (incentivo pari al 20% della NASPI residua che sarebbe spettata al lavoratore).

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