Manovra correttiva – Disposizioni in materia di lavoro

3 Maggio , 2017

Pubblicato, nel Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile u.s. il Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. 

Il provvedimento, che è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati. 

Disposizioni in materia previdenziale

1. APE (Art. 53)
La novità contenuta all’articolo 53 del D.L. n. 50/2017 prevede che i lavoratori addetti a mansioni particolarmente gravose ed usuranti, che hanno diritto all’APE Sociale e alla riduzione dei requisiti pensionistici riservata ai lavoratori precoci, debbano aver svolto tali lavori per almeno sei anni nell’arco degli ultimi sette, mentre la Legge di Stabilità ne prevedeva lo svolgimento in via continuativa negli ultimi sei anni. È stato quindi introdotto un periodo di possibile interruzione pari a 12 mesi, rendendo quindi più flessibile il requisito. In sostanza per “svolgimento in via continuativa” delle mansioni di cui agli allegati C ed E della Legge n. 232/2016 che hanno diritto di accesso al beneficio viene inteso che, nei sei anni antecedenti la richiesta di prestazione, tali attività non debbano aver subito interruzioni maggiori ai 12 mesi e siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento. 

2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)-Rottamazione cartelle (Art.54)
Il DURC viene rilasciato anche nel caso di definizione agevolata dei debiti contributivi a seguito della presentazione del debitore della dichiarazione di avvalersi della cosiddetta rottamazione delle cartelle, effettuata nei termini e in presenza degli altri requisiti, anche prima del versamento della prima rata.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della predetta rata o delle rate previste per il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, tutti i DURC sono annullati. 

3. Premi di produttività (Art. 55)
La nuova previsione, modificando il comma 189 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), introduce per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, secondo le modalità stabilite nel D.M. 25 marzo 2016, la riduzione del 20% dell’aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni corrisposte a titolo di premio di risultato non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei lavoratori. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene corrispondentemente ridotta.

Viene, inoltre, specificato che la previsione troverà applicazione esclusivamente per gli accordi sulla detassazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore del decreto, mentre per quelli sottoscritti in data antecedente continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni.

 

Categoria: