Limite massimo di ore di CIGS autorizzabili per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale

11 Settembre , 2017

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 16 del 28 agosto c.a., rende noto che, a decorrere dal 24 settembre 2017, troverà piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del D. Lgs. n. 148/2015, il quale prevede che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo previsto dal programma autorizzato.

Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva è rilevante l’indicazione, nelle domanda di concessione di integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale.

Da tali dati è possibile individuare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l’organico dell’unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, sui cui calcolare il limite dell’80% delle ore di sospensione autorizzabili.

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