Le regole sul distacco e la codatorialità nel contratto di rete

9 Aprile , 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con circolare n. 7 del 29 marzo c.a., al fine di contrastare fenomeni quali somministrazione e distacco illeciti, evidenzia che:

  • il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese;
  • il contratto può essere stipulato esclusivamente tra due o più imprese, pertanto non possono partecipare alla rete soggetti non qualificabili come imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c.;
  • l’oggetto del contratto può riguardare lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, fino a ricomprendere lo svolgimento in comune di “una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”.

Conseguentemente, nell’ambito del contratto di rete, sia in relazione alla codatorialità sia in relazione al distacco, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che procede all’assunzione.

Eventuali omissioni afferenti il trattamento retributivo o contributivo espongono a responsabilità tutti i co-datori, in quanto i firmatari del contratto di rete sono tutti datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, con conseguente applicazione del principio generale della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

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