Le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni alla normativa sul lavoro agile

24 Agosto , 2022

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, la Legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, riguardante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (cd. decreto “Semplificazioni Fiscali”).

L’articolo 41-bis del citato provvedimento, modificando l’articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, stabilisce che dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

In caso di mancata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, ai sensi di quanto previsto all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.

Le modalità di comunicazione sono individuate nel D.M. n. 149 del 22 agosto 2022.

In deroga a quanto previsto dalla Legge n. 81/2017, è in vigore, fino al 31 agosto 2022, la disciplina introdotta in via emergenziale in materia di lavoro agile, secondo cui – oltre alla comunicazione semplificata – è possibile attivare forme di lavoro agile senza la necessità di sottoscrivere l’accordo individuale con il lavoratore.

Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2022, per l’attivazione/prosecuzione di lavoro in modalità agile occorrerà nuovamente sottoscrivere l’accordo individuale, laddove non precedentemente sottoscritto.

Si allega un tracciato di accordo individuale di lavoro agile.

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