Le misure valide in Lombardia dal 29 novembre

1 Dicembre , 2020

Regione Lombardia comunica che, in base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in “zona arancione” a partire da domenica 29 novembre.

La citata Ordinanza produce effetti dal 29 novembre e fino al 3 dicembre 2020.

Di seguito le misure di contenimento individuate per la “zona arancione” (artt. 1 e 2 del D.P.C.M. 3 novembre 2020):

  • sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e in un altro comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • all’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione;
  • le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa;
  • non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
  • all’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
  • le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli;
  • la didattica a distanza prosegue al 100% per le scuole superiori. Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prima media continuano a svolgersi in presenza. Tornano in presenza anche le classi di seconda e terza media. È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
  • per i corsi di formazione pubblici e privati resta confermata la possibilità di svolgimento esclusivamente in modalità a distanza;
  • i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, fatta eccezione per quelli relativi al primo anno del corso di studi e ai laboratori, che possono invece svolgersi in presenza, nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati a tali attività;
  • presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, è consentito lo svolgimento esclusivamente all’aperto dell’attività sportiva di base e dell’attività motoria in genere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • sono sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.

Viene inoltre confermata la sospensione delle seguenti attività:

  • parchi tematici e di divertimento;
  • palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
  • sale da ballo, discoteche o locali simili, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

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