
Le istruzioni Inps sulle ulteriori settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dal Decreto Fiscale
14 Dicembre , 2021L’Inps, con circolare n. 183 del 10 dicembre c.a., fornisce indicazioni in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 146/2021 (cd. Decreto fiscale – Lavoronews n. 133/2021), in materia di ammortizzatori sociali.
Il citato decreto legge, all’articolo 11, comma 1, prevede che i datori di lavoro privati che accedono al FIS e alla CIGD, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, domanda di Assegno Ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, per un periodo massimo di 13 settimane che devono essere collocate tra il 1°ottobre e il 31 dicembre 2021.
Le 13 settimane dei trattamenti sopra citate sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato giàinteramente autorizzato il precedente periodo di 28 settimane previsto dal decreto Sostegni, decorso tale periodo.
Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane, non sarà possibile per i datori di lavoro accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.
Inoltre, la disposizione conferma il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91, per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale.
Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di Cassa integrazione salariale è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Tuttavia, al fine di introdurre un termine di maggior favore, le domande relative a periodi di sospensione/riduzione di attività decorrenti da “ottobre 2021”, rientranti nella regolamentazione del decreto Fiscale, potranno essere utilmente trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
Categoria: News