
Le istruzioni Inps per fruire delle nuove 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale
1 Febbraio , 2021L’Inps, con messaggio n. 406 del 29 gennaio c.a., fornisce le prime indicazioni in merito alla procedura di trasmissione delle istanze di fruizione delle ulteriori settimane di cassa integrazione Covid-19 introdotte dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un ulteriore periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane, di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO) che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
La Legge di Bilancio 2021 differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti di integrazione salariale:
- i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021;
- i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Ristori, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.
I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 1° gennaio 2021.
Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda (articolo 2112 c.c.) e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
La Legge di Bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, del versamento del contributo addizionale.
Modalità di trasmissione delle domande
Nel sito internet dell’Istituto sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze per periodi di intervento non antecedenti al 1° gennaio 2021.
Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.
E’ possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall’avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ex decreto Ristori (articolo 12, D.L. n. 137/2020).
Termine di trasmissione delle domande
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Dal momento che la Legge di Bilancio 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il termine per la presentazione delle sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio resta fissato, secondo la regola ordinaria, al 28 febbraio 2021.
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